A: Personale Docente e ATA, Allieve/i e Famiglie
Si informano gli studenti e le famiglie che, ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007), è possibile presentare ricorso avverso le sanzioni disciplinari deliberate dal Consiglio di Classe.
Il ricorso può essere proposto solo in presenza di errori formali, materiali o procedurali, e non in relazione al merito della valutazione disciplinare o dell’opportunità educativa della sanzione.
- Quando è possibile presentare ricorso
Errori materiali
- Errata trascrizione dei fatti contestati.
- Incongruenze tra verbali, segnalazioni e provvedimento.
- Indicazione errata di date, luoghi o soggetti coinvolti.
Errori formali
- Mancanza della regolare convocazione del Consiglio di Classe chiamato a deliberare la sanzione.
- Verbali incompleti o privi delle informazioni obbligatorie.
- Mancata indicazione della normativa o dei criteri deliberati dall’Istituto.
Errori procedurali
- Mancanza del contraddittorio, ove previsto (es.: mancata possibilità per lo studente di esporre la propria versione dei fatti).
- Mancanza o assenza ingiustificata di una o più componenti obbligatorie del Consiglio di Classe al momento della delibera disciplinare.
- Non corretta applicazione delle procedure previste dal Regolamento di Istituto per le sanzioni disciplinari.
- Sanzione non proporzionata rispetto a quanto stabilito dalle norme interne (solo se si tratta di mancata applicazione dei criteri deliberati, non per contestare il merito).
Non costituiscono motivo di ricorso
- Il merito della sanzione disciplinare.
- Le valutazioni educative e istruttive del Consiglio di Classe.
- La scelta delle misure disciplinari previste dal Regolamento di Istituto.
- Le opinioni personali sulla gravità del fatto o sull’opportunità della sanzione.
- Procedura cronologica obbligatoria
FASE 1 – Accesso agli atti (necessario prima di ogni ricorso)
Gli interessati possono richiedere di visionare o ottenere copia degli atti relativi alla sanzione disciplinare.
Normativa di riferimento:
- Legge 241/1990, artt. 22–25 (diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
- D.P.R. 249/1998 e D.P.R. 235/2007.
Modalità operative:
- Presentare richiesta scritta alla Segreteria dell’Istituto.
- Indicare chiaramente gli atti richiesti (es.: verbale, relazione dei docenti, provvedimento, testimonianze, criteri applicati).
- Allegare documento di identità.
- La Segreteria rende disponibili gli atti entro i tempi stabiliti dalla normativa.
L’analisi degli atti consente di verificare l’eventuale presenza di irregolarità prima di presentare il ricorso.
FASE 2 – Eventuale ricorso all’Organo di Garanzia
Se emergono presunti errori formali, materiali o procedurali, è possibile presentare ricorso.
Il ricorso deve:
- essere presentato entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione;
- essere indirizzato al Dirigente Scolastico;
- essere motivato solo su aspetti formali/procedurali;
- essere accompagnato, se possibile, da documentazione acquisita tramite accesso agli atti.
Il Dirigente Scolastico trasmette il ricorso all’Organo di Garanzia, che esamina la procedura seguita dal Consiglio di Classe e verifica il rispetto delle norme.
- Composizione dell’Organo di Garanzia
In base allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, l’Organo di Garanzia è composto da:
- Dirigente Scolastico, che presiede;
- Un docente;
- Un rappresentante dei genitori;
- Un rappresentante degli studenti;
nominati all’interno del Consiglio di Istituto.
L’Organo di Garanzia non giudica il merito educativo della sanzione, ma verifica la correttezza e la legittimità della procedura seguita.
La presente circolare è emanata al fine di garantire trasparenza, correttezza e piena conoscenza delle procedure previste dalla normativa scolastica in materia disciplinare.
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